CIRCOLAZIONE STRADALE guida con patente scaduta, ritirata o sospesa:Corte Costituzionale - -278 del 23 Luglio 2001

 

Manifesta infondatezza della q.l.c. dell'art. 126 comma 7 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dall'art. 19 comma 3 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, anche in combinato disposto con l'art. 214 comma 1 bis stesso codice, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 16 cost., nella parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di due mesi. Infatti, la individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza. E nel caso di specie, la sanzione accessoria non é né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la finalità, comune al sistema sanzionatorio del c. strad., di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose; non può essere fatta comparazione fra condotte diverse e situazioni disomogenee; é manifestamente erroneo il riferimento all'art. 16 cost., sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacchà la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale.

 
 
 

Articolo 5754 verificato al 2023-07-27 categoria: Giurisprudenza