CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione Unite - Massima relativa alla sentenza 7705 del 06 Agosto 1998

 

Ai sensi dell'art. 4 l. n. 111 del 1988, l'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per l'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida (in precedenza attribuito, dall'art. 81 del c. strad. abrogato, all'ufficiale sanitario del comune) spetta all'ufficio medico-legale dell'unità territorialmente competente; ne consegue che, anche con riguardo a quei comuni nei quali la ritardata attuazione della riforma sanitaria ha lasciato in vita la figura dell'ufficiale sanitario, quest'ultimo, in ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della citata l. n. 111 del 1988, non ha mantenuto la propria competenza in ordine agli accertamenti psico-fisici de quibus.

 
 
 

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