CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 16990 del 26 Agosto 2004

 

In tema di opposizione a verbale che dispone anche il ritiro della patente di guida, in quanto il Prefetto é l'unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, a decorrere dalla ricezione dei documenti dall'organo accertatore, esso é anche la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed é, quindi, l'unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell'art. 220 ss. cod. strada. Ne consegue che é corretta la notifica al Prefetto dell'opposizione al verbale di contestazione per il pagamento della sanzione pecuniaria principale e per la sospensione temporanea della patente, da disporsi in via accessoria.

 
 
 

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