CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 10573 del 03 Giugno 2004

 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la sospensione della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 142, comma 9, cod. strada costituisce sanzione accessoria la cui applicazione é necessariamente connessa all'accertamento della violazione cui accede: la circostanza che il relativo provvedimento sia stato eseguito e che la sua efficacia si sia spiegata ed esaurita per il compimento del tempo previsto, in forza dell'esecutorietà propria dei provvedimenti amministrativi e della normale incapacità dell'impugnazione a determinarne la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, e che quindi il privato abbia subito una lesione non reversibile dal punto di vista materiale, non esime il giudice dell'opposizione dall'accertare l'esistenza e il corretto esercizio da parte dell'amministrazione del potere di adottare il provvedimento impugnato, stante la persistenza dell'interesse del soggetto opponente a tale accertamento.

 
 
 

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