CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 5873 del 24 Marzo 2004

 

Nella disciplina posta dall'art. 218 cod. strada in tema di sospensione della patente di guida, solo il termine di venti giorni dall'accertamento della violazione che dà luogo alla sospensione della patente, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, ha carattere perentorio (v. Corte cost. sent. n. 276 del 1998), mentre é del tutto privo di autonoma rilevanza il termine di cinque giorni entro il quale l'organo che abbia provveduto all'accertamento della violazione deve trasmettere al Prefetto la patente di guida unitamente al verbale.

 
 
 

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