CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 16714 del 07 Novembre 2003

 

In tema di violazioni del codice della strada, l'art. 218 cod. strada esige (comma 2) che l'ordinanza di sospensione della patente da parte del Prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell'agente od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga notificata immediatamente all'interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all'interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e, comunque, ove questo sia giĆ  decorso, immediatamente dopo l'adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo.

 
 
 

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