CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 7790 del 28 Maggio 2002

 

Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 218 c. strad. in correlazione alla violazione di cui all'art. 142 dello stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità che, ai sensi dall'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7 che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi, nonché agli altri soggetti, individuati, o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio.

 
 
 

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