CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 3117 del 05 Marzo 2002

 

Anche in relazione alle ipotesi di sospensione provvisoria della patente di guida disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 223 cod. strada approvato con d.lg. n. 285 del 1992 sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1991, giustificano la deroga alla regola che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale destinato a produrre i suoi effetti.

 
 
 

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