CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 1676 del 07 Febbraio 2002

 

Il potere del Prefetto di sospendere la patente sorge e deve essere esercitato, con la sollecitudine necessaria a non far venir meno la sua funzione cautelare, ove risulti commessa una violazione del codice della strada, in conseguenza della quale sia derivato un danno alla persona, sulla base del solo accertamento della esistenza a carico del soggetto di fondati elementi di una evidente responsabilità, senza che costituiscano presupposti della irrogazione della sanzione né l'inizio dell'azione penale, né la proposizione di querela ove richiesta.

 
 
 

Articolo 5699 verificato al 2023-07-26 categoria: Giurisprudenza