CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 12588 del 16 Ottobre 2001

 

Come l'irrogazione, da parte del prefetto, della sanzione amministrativa di sospensione della patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell'art. 223, comma 3, cod. strada, non é condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale, cosé per irrogare la medesima sanzione in via definitiva, ai sensi del successivo art. 224, comma 3, previo accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni - e cioé la violazione di una norma del c. strad. da cui é derivato un danno alla persona - non é necessario che il reato si sia estinto in senso stretto, per una causa diversa dalla morte del reo, essendo sufficiente, secondo la ratio della predetta norma, volta a statuire in via generale la irrogabilità della predetta sanzione accessoria, che il reato non sia perseguibile perché é mancata, o é venuta meno, una condizione di procedibilità dell'azione penale, e quindi non solo se la querela é stata rimessa, ma anche se non é stata proposta, o é stata proposta tardivamente, o vi é stata rinuncia.

 
 
 

Articolo 5697 verificato al 2023-07-26 categoria: Giurisprudenza