CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 14866 del 23 Novembre 2001

 

La sospensione provvisoria della patente di guida, che l'art. 223, comma 2, cod. strada collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell'immediatezza dell'evento, all'ipotesi di reato di lesioni colpose , ha natura cautelare e preventiva rispetto all'applicazione, da parte del giudice penale (o dello stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del c. strad.), della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l'applicazione di detta sospensione provvisoria é subordinata alla valutazione prefettizia di sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione.

 
 
 

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