CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 12106 del 27 Settembre 2001

 

Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 218 cod. strada in correlazione alla violazione di cui all'art. 142, comma 9, dello stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7, che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio.

 
 
 

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