CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 4939 del 04 Aprile 2001

 

Come l'irrogazione, da parte del prefetto, della sanzione amministrativa di sospensione della patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell'art. 223, n. 3, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, non é condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale, così per irrogare la medesima sanzione in via definitiva, ai sensi del successivo art. 224, n. 3, previo accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni - e cioé la violazione di una norma del c. strad. da cui é derivato un danno alla persona - non é necessario che il reato si sia estinto in senso stretto, per una causa diversa dalla morte del reo, essendo sufficiente, secondo la ratio della predetta norma volta a statuire in via generale la irrogabilità della predetta sanzione accessoria che il reato non sia perseguibile perché é mancata, o é venuta meno, una condizione di procedibilità dell'azione penale, e quindi non solo se la querela é stata rimessa, ma anche se non é stata proposta, o é stata proposta tardivamente, o vi é stata rinuncia.

 
 
 

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