CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 13461 del 03 Dicembre 1999

 

Il prefetto può sospendere cautelarmente la patente di guida, ai sensi dell'art. 223 cod. strada, in conseguenza della commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, anche se quel reato sia perseguibile soltanto a querela e questa non sia stata proposta. Tuttavia la mancata proposizione della querela, irrilevante ai fini dell'emissione del provvedimento, rileva ai fini del suo mantenimento, in quanto il difetto di querela, portato a conoscenza del prefetto nei modi previsti dall'art. 224 cod. strada, impedisce il permanere della sospensione.

 
 
 

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