CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 12830 del 19 Novembre 1999

 

Il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida se il trasgressore di una norma del c. strad. ha cagionato ad altri una lesione personale e vi sono evidenti elementi di sua responsabilità, conferitogli dall'art. 223 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 come sostituito dall'art. 120 d.lg. 10 settembre 1993 n. 360 prescinde dalla procedibilità dell'azione penale e quindi dalla presentazione della querela, com'é desumibile sia dalla scansione dei tempi imposti agli organi indicati dallo stesso art. 223, dai quali si desume che il provvedimento sospensivo può esser emesso già dal venticinquesimo giorno, al massimo, dal fatto, e quindi ben prima della scadenza del termine per la querela, sia dalla natura cautelare del provvedimento, che in quanto tale deve precedere l'accertamento del reato e della procedibilità dell'azione penale (vedi Corte cost. 13 maggio 1998 n. 170).

 
 
 

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