CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 11951 del 25 Ottobre 1999

 

Il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso da prefetto a norma dell'art. 223, comma 2, cod. strada, nei confronti del soggetto che abbia cagionato danni alle persone, é assoggettabile all'opposizione prevista dagli art. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 e la sua adozione prescinde dalla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose della parte offesa, non essendo compatibili i tempi entro i quali il prefetto può emettere il provvedimento con quelli concessi per la presentazione della querela ed avuto, inoltre, riguardo alla funzione cautelare di tale provvedimento (v. Corte cost. n. 170 del 1998).

 
 
 

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