CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 10127 del 20 Settembre 1999

 

La natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, giustifica l'applicazione al relativo procedimento della disposizione dell'art. 7 comma 2 l. n. 241 del 1990, che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni degli stessi, che altrimenti sussisterebbe alla stregua delle regole generali dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, dell'art. 204 nuovo cod. strada e degli art. 3, 7, comma 1, 8 e 10 stessa l. n. 241 del 1990.

 
 
 

Articolo 5671 verificato al 2023-07-26 categoria: Giurisprudenza