CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - -276 del 16 Luglio 1998

 

Le cadenze procedimentali del provvedimento sanzionatorio accessorio con cui il Prefetto, a mente dell'art. 218 comma 2 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo c. strad.), commina la sospensione della patente sono legittimamente differenziate rispetto a quelle di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (di cui all'art. 201 stesso codice stradale ed all'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689): il fatto che sia previsto solo per queste ultime un espresso termine perentorio per la notificazione del provvedimento non viola, infatti, il principio costituzionale di eguaglianza, sia per la notevole ampiezza del termine di notifica delle sanzioni pecuniarie rispetto a quello di concreta emissione della sospensione della patente, sia perché, nelle ipotesi di sospensione, a differenza delle sanzioni pecuniarie, é sempre possibile l'immediata contestazione dell'infrazione commessa con il contestuale ritiro del documento e tale operazione può subito formare oggetto di opposizione davanti al pretore.

 
 
 

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