CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 6138 del 09 Maggio 1997

 

La sospensione della patente di guida é ordinata dal prefetto in via provvisoria e cautelare mentre l'applicazione definitiva, a seguito dell'accertamento di un reato nei casi previsti, spetta all'autorità giudiziaria. Ciò risulta dall'art. 223 comma 4 c. strad., che prevede l'obbligo del cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile a trasmettere copia autentica al prefetto, il quale adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione provvisoria.

 
 
 

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