CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 10561 del 27 Novembre 1996

 

In tema di sanzioni amministrative, nella disciplina di cui alla l. n. 689/1981, per luogo ove é stata commessa l'infrazione - in base al quale deve essere individuata sua l'autorità alla quale spetta emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17 l. cit.), sia il pretore competente é stata accertata, restando esclusa, anche quando la violazione presenti carattere di permanenza e continuità, la configurabilità di competenze concorrenti. Con riguardo ad infrazioni al codice della strada, comportante la sospensione della patente di guida, commessa anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lg. n. 360/1993, non influisce sull'indicato assetto della competenza il testo originario dell'art. 168 nuovo codice della strada - che, attraverso il richiamo al testo inizialmente vigente dell'art. 218 del medesimo codice, prevedeva che la sospensione della patente fosse disposta dal prefetto che l'aveva rilasciata (non già dal prefetto del luogo della commessa violazione, come sancito dall'art. 218 nel testo modificato dall'art. 117 d.lg. n. 360/1993) -, in quanto dette disposizioni comportavano solo una deroga alla competenza dell'autorità amministrativa tenuta ad emanare le sanzioni amministrative, principali o accessorie, non anche alla competenza territoriale del giudice in materia di opposizione, che anche l'art. 205 nuovo codice della strada identifica in quello della commessa violazione e, cioé, dell'accertamento della stessa.

 
 
 

Articolo 5633 verificato al 2023-07-25 categoria: Giurisprudenza