CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione Unite - Massima relativa alla sentenza 6231 del 08 Luglio 1996

 

Con riguardo ad infrazione al codice della strada, comportante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una sanzione accessoria, consistente nella sospensione della validità della patente, la controversia, con la quale il contravventore, che abbia pagato spontaneamente la prima (valendosi del versamento im misura ridotta), si opponga all'applicazione della seconda e chieda, contestualmente, il rimborso della somma pagata, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (pretore), atteso che con quest'ultima istanza, la parte privata fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere sottoposta a prestazioni pecuniarie se non nei casi previsti dalla legge, attenendo al merito la questione se tale domanda possa proporsi nella forma dell'opposizione di cui alla l. n. 689 del 1981, e che tale rimedio esperibile avverso il provvedimento irrogativo della sanzione accessoria, in forza dell'art. 117 d.lg. n. 360 del 1993 - integrante l'art. 218 del codice della strada con un comma 5, secondo cui avverso il provvedimento di sospensione della patente é ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 dello stesso codice - che ha espressamente attribuito al pretore la cognizione dell'indicata opposizione e che per il principio della perpetuatio iurisdictionis (che continua a sussistere in base al testo dell' art. 5 c.p.c. risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990) si applica anche ai giudizi di opposizione promossi prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, trattandosi di norma attributiva della giurisdizione sopravvenuta in corso di causa.

 
 
 

Articolo 5632 verificato al 2023-07-25 categoria: Giurisprudenza