CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 4137 del 01 Marzo 1996

 

In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo gli art. 218 e 219 c. strad. la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, é illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall'art. 218 comma 6 c. strad., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l'unica ipotesi in cui, nel vigente codice della strada, attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, quella prevista dal comma 3 dell'art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).

 
 
 

Articolo 5631 verificato al 2023-07-25 categoria: Giurisprudenza