CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 12643 del 13 Ottobre 1995 La disciplina della revoca della patente prevista dal nuovo codice della strada é più favorevole all'imputato di quella precedente. Ed infatti, mentre nella vigenza del codice della strada abrogato spettava alla discrezionalità del giudicante individuare i casi di particolare gravità, che consentivano la revoca dell'autorizzazione alla guida, l'art. 222 comma 3 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 prevede la possibilità della revoca esclusivamente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.Articolo 5626 verificato al 2023-07-25 categoria: Giurisprudenza |