CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - -76 del 22 Marzo 2000

 

E' manifestamente infondata la q.l.c., in riferimento all'art. 3 cost., del combinato disposto degli art. 117 commi 4 e 5, 130 comma 2, 136 comma 7, 142 comma 9, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo c. strad.), nella parte in cui prevede, per la violazione di norme del c. strad., sanzioni accessorie - la sospensione della patente di guida - per i cittadini stranieri che abbiano conseguito la patente italiana da meno di tre anni, prescindendo dal fatto che essi siano in possesso da un numero superiore di anni della patente medesima conseguita nel loro paese di origine. Non é violato il principio di eguaglianza quando sono diversamente disciplinate situazioni differenti. La patente estera può infatti avere giuridico rilievo nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione: ove quest'ultima non sia consentita, lo straniero con patente estera che consegua quella italiana dovrà essere considerato, nel triennio successivo, come gli altri neopatentati, come tale assoggettato al relativo regime giuridico.

 
 
 

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