CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Europea - -230 del 28 Ottobre 1998 Il cittadino di un paese terzo, titolare di una parente di guida rilasciata da uno Stato membro, che si sia trasferito in un altro Stato membro, ma non abbia proceduto alla tempestiva sostituzione della propria patente, ha diritto di far valere direttamente gli art. 1 n. 2, e 8 n. 1, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 n. 439 (Guce 1991, l. n. 237,1), relativi rispettivamente al riconoscimento reciproco delle patenti e alla mera facoltà di provvedersi di un documento equivalente nello Stato di nuova residenza, per opporsi all'irrogazione nello Stato di nuova residenza di una pena detentiva o pecuniaria per guida senza patente.Articolo 5621 verificato al 2023-07-25 categoria: Giurisprudenza |