CIRCOLAZIONE STRADALE - Distanza di sicurezza tra veicoli:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 8646 del 29 Maggio 2003

 

Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c. con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni é il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna.

 
 
 

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