CIRCOLAZIONE STRADALE - Distanza di sicurezza tra veicoli:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 11444 del 12 Novembre 1998

 

Per il disposto dell'art. 107 del previgente c. strad. (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

 
 
 

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