CIRCOLAZIONE STRADALE - Distanza di sicurezza tra veicoli:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 2980 del 07 Aprile 1997

 

La distanza di sicurezza, che il conducente dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 107 cod. strada, é obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli; pertanto, non é addebitabile alla violazione del dovere imposto dal citato articolo, il tamponamento di un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra.

 
 
 

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