CIRCOLAZIONE STRADALE - Investimento di persone:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 10352 del 07 Agosto 2000

 

La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. Una volta poi accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c.

 
 
 

Articolo 5611 verificato al 2023-07-25 categoria: Giurisprudenza