CIRCOLAZIONE STRADALE - Investimento di persone:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 2216 del 27 Febbraio 1998

 

La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato.

 
 
 

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