CIRCOLAZIONE STRADALE - Investimento di persone:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 4490 del 21 Aprile 1995

 

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non é sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intende attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l'attraversamento distrattamente, é configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo.

 
 
 

Articolo 5604 verificato al 2023-07-24 categoria: Giurisprudenza