CIRCOLAZIONE STRADALE -- Omissione di soccorso e fuga:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 8103 del 10 Gennaio 2003

 

Nel reato di fuga, previsto dall'art. 189 commi 6 e 7 c. strad., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.

 
 
 

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