CIRCOLAZIONE STRADALE -- Omissione di soccorso e fuga:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 20151 del 30 Gennaio 2001

 

Nella vigenza del nuovo c. strad. il reato di fuga, in caso di sinistro, é punibile solo a titolo di dolo con la conseguenza che ogni inosservanza del precetto descritto nei commi 1 e 6 dell'art. 189 deve essere conosciuta e voluta, diventando penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che é alla base dell'obbligo stesso.

 
 
 

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