CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 4048 del 21 Marzo 2002

 

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art. 14 l. n. 689 del 1981, che ritiene priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, anche nell'ipotesi in cui sia possibile, é derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni al codice della strada dagli art. 200 e 201 dello stesso codice. L'art. 200 prevede infatti la necessità della immediata contestazione quando possibile e l'art. 201 la notifica del verbale di accertamento solo qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, al fine di consentire nell'immediatezza l'esercizio del diritto di difesa, a ciò non ostando l'art. 384 reg. cod. str., che elenca, tra i casi di impossibilità della contestazione immediata, l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento.

 
 
 

Articolo 5552 verificato al 2023-07-23 categoria: Giurisprudenza