CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 10140 del 12 Luglio 2002

 

Ai sensi dell'art. 201 cod. strada, alle notificazioni dell'ordinanza - ingiunzione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le modalità dettate dalla l. 20 novembre 1982 n. 890; pertanto, é causa di nullità della notificazione medesima, eseguita a mezzo del servizio postale, la mancata osservanza delle disposizioni, contenute nell'art. 7 della citata legge, circa la persona alla quale il piego deve essere consegnato.

 
 
 

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