circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 10036 del 01 Agosto 2000

 

In tema di sanzioni amministrative applicabili per violazioni delle norme del previgente c. strad. (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, pur quando possibile, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, poiché l'effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria deriva - a norma dell'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 - solo dalla mancata notificazione degli estremi della violazione nei termini prescritti, e dalla omissione della contestazione immediata possono derivare invece soltanto le due conseguenze della responsabilité disciplinare dell'agente e dell'attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale.

 
 
 

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