circolazione stradale:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 16345 del 23 Gennaio 2003

 

Nell'ipotesi in cui, contestualmente all'opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, con la conseguenza che la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione. (Fattispecie in cui il g.i.p. ha erroneamente ritenuto non suscettibile di oblazione, richiesta con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, il reato di cui all'art. 186, comma 2, c.s., commesso prima dell'entrata in vigore del d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 che ha modificato, all'art. 52, il regime sanzionatorio per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, stabilendo, nel comma 2, lett. C), che, quando il reato é punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente o la pena della permanente domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità, dovendo equipararsi tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58, comma 1, d.lg. 28 agosto 2000 n. 274).

 
 
 

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