circolazione stradale:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 7339 del 14 Febbraio 2003

 

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope é necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dall'art. 187, comma 2, c. strad.; pertanto, deve escludersi la possibilità che lo stato di alterazione sia desunto da elementi sintomatici esterni, come invece é ammesso per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che la presenza di comportamenti sintomatici dà all'organo accertatore la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie previste dallo stesso articolo del codice della strada). Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto all'accertamento clinico sulla presenza nei liquidi organici di sostanze stupefacenti, trattandosi di accertamento diagnostico obbligatorio non coattivo, é necessario il rispetto delle modalità previste dall'art. 187, comma 5, c. strad. che prevede l'accompagnamento presso strutture pubbliche e pertanto non sussiste il reato nel caso in cui il rifiuto si sia manifestato dopo l'accompagnamento del conducente presso il comando dei vigili urbani dove veniva chiesto il prelievo delle urine.

 
 
 

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