circolazione stradale:Cassazione Penale Sezione IV - Massima relativa alla sentenza 10777 del 30 Ottobre 2002

 

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli art. 222 ss. c. strad., non é esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162 bis c.p., ma la competenza ad applicare la sanzione amministrativa non é del giudice - trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non giù di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale - ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione.

 
 
 

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