circolazione stradale:Cassazione Penale Sezione VI - Massima relativa alla sentenza 2203 del 13 Ottobre 2000

 

L'art. 1 bis d.lg. 22 gennaio 1948 n. 66, introdotto dall'art. 17 d.lg. n. 507 del 1999, nel prevedere come illecito amministrativo, se il fatto non costituisce reato, la condotta di chi, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, intende riferirsi ai casi in cui tale condotta non si concretizzi in un impedimento effettivo e reale alla libera circolazione e lascia quindi che rimanga configurabile l'illecito penale di cui all'art. 340 c.p., in tutti quei casi in cui la circolazione venga, invece, effettivamente impedita od ostacolata.

 
 
 

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