circolazione stradale:Corte Costituzionale - - del 03 Luglio 1998

 

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 4 cost., la q.l.c. dell'art. 216 comma 6 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui punisce con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione é ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo al quale il ritiro si riferisce, ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, in quanto - relativamente alla pretesa violazione del canone di ragionevolezza sotto il profilo della equiparazione, quanto a trattamento sanzionatorio, di condotte diverse e caratterizzate da differente gravità - allorquando due condotte, diverse nel disvalore, siano accomunate dal legislatore nel trattamento sanzionatorio, é sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalità di cui agli art. 132 e 133 c.p.p., determinare la pena tra i limiti minimo e massimo, tenendo conto della qualità e quantità dell'oggettiva antigiuridicità delle diverse fattispecie; in quanto - sotto il diverso profilo della previsione di identica sanzione per violazioni afferenti tutte al possesso della carta di circolazione - premesso che la configurazione dei reati e la previsione della qualità e quantità delle sanzioni penali appartengono alla discrezionalità del legislatore con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, la previsione di una sanzione penale per la circolazione di un veicolo privo di documento di circolazione, perché ritirato, non appare di per sé irragionevole; ed in quanto - relativamente all'ipotesi di ritiro del documento di circolazione per omessa annotazione del trasferimento di proprietà, la sanzione penale non é prevista dal legislatore come conseguenza immediata di tale omissione, ma come sanzione per il fatto che taluno si sia posto alla guida del veicolo nel periodo in cui il documento era stato ritirato, sicché non appare irragionevole che il legislatore, pur nella varietà delle soluzioni astrattamente ipotizzabili, abbia ritenuto di prevedere una sanzione amministrativa per l'ipotesi di guida di un veicolo il cui documento di circolazione non sia stato aggiornato nei tempi stabiliti (art. 94 d.lg. n. 285 del 1992, come modif. dall'art. 17 l. n. 449 del 1997) e una sanzione penale per la reiterazione della medesima condotta dopo che il documento, a causa dell'omesso adeguamento, sia stato ritirato.

 
 
 

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