CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 17674 del 02 Settembre 2004

 

Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del giudice di pace che abbia confermato un il verbale di accertamento della sanzione amministrativa di natura pecuniaria, diversa da quella avente ad oggetto una violazione del codice della strada, impugnato direttamente dal presunto trasgressore, é inammissibile per difetto di interesse, poiché un tale verbale di accertamento non é comunque idoneo, neppure dopo la conferma che ne abbia dato il giudice con la sua pronuncia di rigetto dell'opposizione, ad assumere il valore e l'efficacia di titolo esecutivo e a dare fondamento a pretese dell'Amministrazione nei confronti del soggetto al quale l'infrazione viene addebitata.

 
 
 

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