CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 16073 del 18 Agosto 2004

 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il rispetto del termine concesso all'ufficio cui appartiene l'organo accertatore (giorni 30 ex art. 203 c. strad.) ed al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento (giorni 180 ex art. 204 c. strad.) costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa o un'archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge. Ne consegue che condizione di validità dell'ordinanza ingiunzione é il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l'emissione (adozione e non notificazione) del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli art. 203 e 204 c. strad. (giorni 30+180).

 
 
 

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