CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - - 294 del 28 Luglio 2004

 

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 5 cost., la q.l.c. dell'art. 204 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui non dispone l'attribuzione delle funzioni ordinatorie al presidente della Giunta regionale, in quanto il parametro invocato non vincola la discrezionalità del legislatore nella scelta dell'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.

 
 
 

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