CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - -266 del 22 Luglio 2004

 

Deve essere disposta la restituzione ai giudici emittenti degli atti relativi alle q.l.c. dell'art. 204 bis comma 3 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dall'art. 4 comma 1 septies d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv., con modificazioni, in l. 1 agosto 2003 n. 214, censurato, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 41 e 113 cost., nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso - avverso il verbale di contestazione della infrazione alle regole della circolazione stradale - il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata, e degli art. 2 e 4 r.d. 10 marzo 1910 n. 149, censurati, in riferimento ai medesimi parametri, in quanto regolano le modalità del deposito. L'art. 204 bis comma 3 infatti, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 114 del 2004, sicché si rende necessario verificare la perdurante rilevanza di tutte le questioni prospettate, ivi comprese quelle che investono disposizioni ulteriori rispetto al comma 3 dell'art. 204 bis, disciplinando esse, comunque, le modalità di deposito della somma di cui a tale comma, ovvero di prelievo, restituzione o incameramento della stessa.

 
 
 

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