CIRCOLAZIONE STRADALE:Corte Costituzionale - - 114 del 08 Aprile 2004

 

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 204 bis comma 3 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dall'art. 4 comma 1 septies d.l. 27 giugno 2003 n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1 agosto 2003 n. 214. L'imposizione di un onere economico che, sia per la sua entità, superiore alla misura della sanzione generalmente inflitta in concreto ai trasgressori, sia per le modalità di assolvimento, destinate a tradursi in un procedimento macchinoso nella fase tanto del versamento della somma quanto della sua (eventuale) restituzione all'avente diritto, non risulta razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, né ragionevole in relazione alle caratteristiche del procedimento giurisdizionale delineato dall'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, improntato a gratuità e massima semplificazione per le parti, pregiudica l'esercizio di diritti che l'art. 24 cost. proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita.

 
 
 

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