CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 6364 del 01 Aprile 2004

 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta, alternativamente, alle amministrazioni centrali cui appartengono i vari corpi di polizia abilitati alla contestazione, con la conseguenza che, ove il processo verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato passivo a resistere all'opposizione (e legittimato a ricorrere o a resistere nell'eventuale successivo giudizio di cassazione) é il ministro dell'Interno e non il prefetto.

 
 
 

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