CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 5875 del 24 Marzo 2004

 

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, é inammissibile il rimedio dell'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che é atto prodromico all'ordinanza - ingiunzione e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo - se non impugnato - a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, cod. strada.

 
 
 

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