CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 5466 del 18 Marzo 2004

 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora contro il verbale di contestazione dell'infrazione l'interessato abbia proposto sia ricorso al prefetto, ai sensi dell'art. 203 cod. strada, sia direttamente ricorso in opposizione dinanzi al giudice ordinario, ex art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689 (come gli é consentito, non costituendo il ricorso al prefetto presupposto processuale per poter adire l'autorità giudiziaria ordinaria), ed il prefetto abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso a lui diretto in ragione del contestuale esperimento del rimedio giurisdizionale - che si pone in termini di alternatività con il ricorso amministrativo - é inammissibile l'opposizione, ai sensi del citato art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso il detto decreto prefettizio di improcedibilità, che non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione é esperibile, non essendo suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo.

 
 
 

Articolo 5497 verificato al 2023-07-21 categoria: Giurisprudenza