CIRCOLAZIONE STRADALE:Cassazione Civile Sezione I - Massima relativa alla sentenza 3735 del 25 Febbraio 2004

 

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (il quale é titolo esecutivo e la cui efficacia non é di regola sospesa dalla opposizione), non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall'art. 22 l. 689/81. Sempre con la sentenza 3735/04 la Cassazione impone, poi, all'Amministrazione sanzionatrice di rimediare ai suoi errori in via di autotutela. Ecco il principio di diritto formulato dagli ermellini su quest'aspetto.

 
 
 

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